Art. 5.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si fa fronte mediante riduzione della quota parte dei contributi erariali e ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Catanzaro in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risulta dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e alle dimensioni territoriali dei due enti.